Divorzio e separazione
DESCRIZIONE
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente
negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno in caso di separazione giudiziale.
MODALITA'
I coniugi che consensualmente intendono separarsi
, divorziare
o modificare
le precedenti condizioni
di separazione o divorzio possono:
- avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;
- rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
- Separazioni e divorzi davanti all’avvocato (Art. 6 della Legge n.162/2014)
Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La procedura prevede:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica
(previa valutazione dell’interesse dei figli).
Uno gli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.
L’accordo da inoltrare al Comune di Fusignano potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: demografico.fusignano@cert.unione.labassaromagna.it .
- Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile (Art. 12 della Legge n.162/2014)
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014 , la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti ).
Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi l'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).
TEMPI DELL'ACCORDO E DOCUMENTI DA PRESENTARE
- prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione ,agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati);
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato a favore della Tesoreria del Comune di Fusignano presso Banca di Credito Cooperativo;
- l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
COSTO
Versamento di Euro 16,00 intestato alla Tesoreria del Comune di Fusignano presso la Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese - Filiale di Fusignano in Corso Emaldi, 73.
ABI 8542 - CAB 23700 - CIN Y C/C n. 010000133227- Codice IBAN IT 56 Y 08542 23700 010000133227.
(Causale:
Diritti per Separazione/Divorzio).
DOVE RIVOLGERSI
Comune di Fusignano
Ufficio di Stato Civile
Corso Emaldi, 115
Orario invernale: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.45, sabato ore 9-12; martedì pomeriggio anche dalle ore 15-16.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì ore 9-12.45, sabato 9-12.
COME CONTATTARCI
Numero di telefono: 0545/955656-955642-955669
Numero di fax: 0545/38108
anagrafe@comune.fusignano.ra.it
Riferimenti normativi:
- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
TIPO PROCEDIMENTO
semplice
- Modello dichiarazione separazione(35kB - PDF)
- Modello dichiarazione divorzio(46kB - PDF)
- Modello dichiarazione per modifica condizioni(37kB - PDF)