Dichiarazioni di residenza - Comune di Fusignano

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Dichiarazioni di residenza

DESCRIZIONE

Ogni cittadino che ha la dimora abituale in Italia ha il diritto-dovere di dichiarare la propria residenza, cioè l'indirizzo dove effettivamente abita, all'ufficio anagrafe.

La residenza è la dimora abituale , cioè il luogo in cui si dimora per la maggior parte del tempo, anche nel caso di assenze per motivi contingenti di lavoro o studio in altro comune o all'estero. La residenza è inoltre, di norma, il centro delle relazioni sociali e familiari , quindi il luogo in cui la persona, anche nel caso si sposti frequentemente, fa comunque ritorno abitualmente. 

Una volta registrata, la residenza è definita iscrizione anagrafica e corrisponde alla registrazione della posizione nell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) .

 

MODALITA’

La dichiarazione può essere resa direttamente online in caso di:

a) cambio di indirizzo di persone già residenti a Fusignano - clicca per accedere

b) cambio di residenza di persone provenienti da un altro Comune - clicca per accedere

 

In caso di provenienza dall'estero o per casi particolari si può scaricare l'apposito modulo (a fondo pagina) compilando e allegando almeno un documento di riconoscimento per ogni cittadino maggiorenne. Per cittadini stranieri ed europei si rimanda all'apposita sezione.

La dichiarazione va firmata da ogni componente maggiorenne, per i minori è sufficiente la firma di un genitore o del tutore. Il modulo completo va inviato via mail/PEC ai recapiti indicati. 

Per particolari necessità la dichiarazione può essere resa agli sportelli, previo appuntamento, prenotabile anche con  l'agenda online

 

Titolo di occupazione

E' necessario dichiarare che si occupa legalmente l'immobile , indicando ad esempio gli estremi del contratto di locazione o, nel caso di ospitalità, i dati del proprietario o del locatario.

Per rendere più rapide le verifiche, specie nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, è possibile produrre copia del contratto di locazione o documentazione relativa alla compravendita, al fine di individuare da subito correttamente l'immobile. 

Eventuali dichiarazioni di residenza in immobili occupati abusivamente saranno considerate nulle ai sensi dell'art. 5 del DL n. 47/2014.

Registrazione immediata

Ogni dichiarazione di residenza, sia relativa a persone provenienti da altri comuni o dall'estero, sia per le variazioni di indirizzo interne al Comune, è registrata per legge entro 2 giorni lavorativi .

La registrazione non viene effettuata se la dichiarazione è irricevibile (ad esempio per mancanza di firma, indirizzo inesistente, mancanza di permesso di soggiorno per cittadini stranieri). 

Il cittadino è quindi, giuridicamente, immediatamente residente, con decorrenza della data di dichiarazione

I controlli

Nei 45 giorni successivi, l'ufficiale d'anagrafe avvalendosi della polizia municipale accerterà il requisito della dimora abituale. E' importante comunicare all'ufficio i giorni e gli orari in cui si è reperibili presso l'indirizzo dichiarato.

La conclusione 

In caso di accertamento positivo, non si riceverà alcuna comunicazione (silenzio assenso).

In caso negativo, si riceverà una comunicazione di preavviso di rigetto con raccomandata A/R, che sospende i termini del procedimento e dà all'interessato 10 giorni per presentare osservazioni scritte. 

Qualora ciò accada, l'ufficiale dell'anagrafe dopo 10 giorni riaprirà il procedimento per il periodo restante e comunicherà al cittadino la conferma o meno dell'iscrizione o della variazione. 

In caso di annullamento

L'annullamento viene comunicato al dichiarante mediante raccomandata A/R e comporta il ripristino automatico della precedente posizione (ad esempio l'iscrizione anagrafica al precedente indirizzo, per chi era già iscritto).

Si applicano inoltre le disposizioni contenute agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, cioè la decadenza dei benefici ottenuti e il possibile rilievo penale della falsa dichiarazione.

Le dichiarazioni rivelatesi non conformi con quanto accertato saranno pertanto segnalate all'Autorità di pubblica sicurezza

 

LO STATO DI FAMIGLIA

Le persone che vivono nella stessa unità abitativa e sono parenti fanno sempre parte dello stesso stati di famiglia, per legge. 

Gli altri devono indicare nella dichiarazione di residenza  se sussistono o meno vincoli affettivi tra le persone che coabitano. I vincoli affettivi non sono soggetti a ripensamenti: lo stato di famiglia, in questi casi, può essere separato solo in caso di trasferimento altrove della residenza.

 

CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri devono sempre allegare copia del permesso di soggiorno o della documentazione alternativa prevista dall'Allegato A.

 

CITTADINI EUROPEI

Solo in caso di provenienza dall'estero o di nuova iscrizione di persone cancellate da altri Comuni, il cittadino UE deve comprovare la legalità del suo soggiorno attraverso uno dei documenti previsti dall'Allegato B.

 

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Il cittadino straniero o europeo può dichiarare di Comune anche il trasferimento all'estero. Si dovrà accertare l'effettiva perdita della dimora abituale. Modalità e tempi del procedimento sono identici alle dichiarazioni di residenza per trasferimento da altro Comune o dall'estero. 

 

COSTO

Nessuno.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n. 223/1989

Legge n. 1228/1954

 

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