Ricorso avverso verbali di infrazione al Codice della Strada
Modalità per il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace
Il ricorso avverso la contravvenzione è lo strumento giuridico con il quale l’interessato può fare valere le proprie ragioni, se ritiene di essere stato colpito ingiustamente da una sanzione.
ATTENZIONE CONDIZIONE FONDAMENTALE PER PRESENTARE IL RICORSO È CHE NON SIA ANCORA STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO.
Esistono due diverse possibilità:
- il ricorso al Prefetto
- il ricorso al Giudice di Pace
CHI HA TITOLO PER PROPORRE RICORSO?
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.
QUANTO TEMPO C’E’ PER PRESENTARE IL RICORSO?
Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore. In alternativa, il proprietario che intende presentare ricorso immediatamente può presentarsi presso gli uffici dell’organo accertatore dove, contestualmente alla presentazione del ricorso, sarà anche notificato l’atto.
OCCORRE UN MODULO SPECIFICO?
Il ricorso (detto anche scritto difensivo) va redatto in carta semplice e deve contenere l’intestazione “Al Prefetto di Ravenna”.
Vanno indicate le complete generalità del ricorrente, occorre esprimere le motivazioni del ricorso ed in conclusione formulare la richiesta di archiviazione del verbale.
E’ possibile allegare allo scritto difensivo tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per confortare le sue motivazioni (ad esempio copie di permessi, copie di certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, copie dei documenti del veicolo, etc.).
Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.
Occorre inoltre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare ed allegare una copia del verbale in questione.
Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale al Prefetto.
COME E DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?
- tramite raccomandata a/r o direttamente al Comando di Polizia Municipale che ha emesso il verbale
OPPURE
- alla Prefettura di Ravenna – Ufficio Depenalizzazione, piazza del Popolo nr. 26, Ravenna. Tel 0544-294111
QUANTO TEMPO OCCORRE PER AVERE UNA RISPOSTA DAL PREFETTO?
Dal ricevimento del ricorso l’Ufficio della Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 120 giorni per emettere un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento o un provvedimento di archiviazione del verbale.
L’ordinanza di ingiunzione di pagamento (sempre emessa nel caso in cui il Prefetto non accolga la domanda di archiviazione contenuta nel ricorso) deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua emissione, pena la nullità.
Attenzione: nel caso venga richiesta l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello dell’avvenuta audizione.
SE IL PREFETTO NON ACCOGLIE IL RICORSO, QUANTO DOVRO’ PAGARE?
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.
E SE NON SONO D’ACCORDO CON QUANTO STABILITO DAL PREFETTO?
L’Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Ravenna, viale Alberti nr. 9, oppure inviandola tramite raccomandata a/r.
CHI HA TITOLO PER PROPORRE RICORSO?
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.
QUANTO TEMPO C’E’ PER PRESENTARE IL RICORSO?
Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.
DOVE POSSO TROVARE LA MODULISTICA PER IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE?
La modulistica per la redazione dell'atto di opposizione è a disposizione dei ricorrenti presso la Cancelleria del Giudice di Pace.
Il ricorso al Giudice di Pace si deposita personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tale caso farà fede la data di spedizione) allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale.
QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE?
E' importante allegare al ricorso una copia dell'atto impugnato, cioè il verbale possibilmente in originale, unitamente a tutti i documenti, anche in copia, ritenuti utili per sostenere le proprie ragioni.
Occorre poi indicare i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale, ovvero perché lo stesso è ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o le motivazioni che hanno indotto a commettere la violazione che potrebbero essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
E' inoltre possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione, (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico).
Deve poi essere formulata esplicitamente la richiesta, a conclusione del ricorso, di annullamento del provvedimento opposto ed anche, in subordine, cioè nel caso in cui il ricorso venga respinto, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Se sussistono gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell’esecutorietà del verbale, che il Giudice valuterà e, se del caso, concederà discrezionalmente prima del giudizio.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso.
POSSO DELEGARE QUALCUNO AL MIO POSTO?
E’ possibile delegare altra persona sia per quanto riguarda il deposito, sia per quanto riguarda la presenza nel giorno fissato per l’udienza. La delega deve essere depositata preventivamente in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e delegato).
E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?
No, per questo tipo di ricorsi la procedura è estremamente semplificata e l’interessato può stare personalmente davanti al Giudice.